LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 8
 
1. Per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, può disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia a una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 27, L. R. 30/1999