LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 7
 
1. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvativa migratoria da appostamento.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per tre giorni alla settimana.
3. In applicazione dell' articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992 , è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;
b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.
(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 10/2003
2Comma 3 sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 28/2017