LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 41
 
1. Esclusivamente per l'annata venatoria 1996-1997, l'Organo gestore riserve può disporre, in deroga al numero massimo dei soci fissato per ciascuna riserva di caccia di diritto dalla Commissione di cui all'articolo 3 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., la collocazione in riserva dei cacciatori richiedenti che risultino residenti da almeno tre anni nel territorio della riserva stessa, non siano soci di altre riserve ed abbiano presentato regolare domanda di ammissione per la riserva medesima, previo parere favorevole da parte dell'assemblea dei soci della riserva, nel rispetto delle graduatorie fissate per la riserva dall'Organo gestore riserve.
2. Le norme di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti delle riserve di caccia di diritto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 11/1983, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1991, limitatamente al raggiungimento di un numero di soci pari a quello determinato dalla Commissione di cui all'articolo 13 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., aumentato del 10 per cento.
3. Il requisito della residenza di cui al comma 1 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dall'annata venatoria successiva all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge 394/1991, nelle riserve di caccia di diritto il cui territorio sarà interessato da parchi regionali o da riserve naturali, potranno essere collocati quali soci esclusivamente i cacciatori residenti nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale, ovvero nei Comuni confinanti con i perimetri del parco o della riserva naturale medesimi.