Art. 21
2. Ai fini di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con centri gestiti da enti scientifici o da associazioni venatorie o protezionistiche o agricole, ovvero da medici veterinari, da agricoltori o da altri soggetti privati, disciplinandone l'attività relativa al ricevimento, al mantenimento ed alla liberazione degli esemplari recuperati.
3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell'ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà, dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l'espletamento delle tre fasi suddette.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 33, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 34, L. R. 30/1999
3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 37/2017
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 17, L. R. 37/2017 . Dall'1/1/2018 gli importi delle convenzioni in essere sono aggiornati secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.R. 37/2017.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 37/2017