LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 20
 
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio all'interno delle riserve di caccia di diritto si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 157/1992.
3. Nel territorio regionale trovano altresì applicazione i commi 7 e 8 dell' articolo 15 della legge 157/1992.
4. Il termine previsto dall' articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.
5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.
6. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il Direttore del Servizio competente in materia di caccia decide motivatamente con proprio decreto in ordine alla domanda medesima in conformità ai criteri generali fissati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
7.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2Comma 4 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 6 da art. 18, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
5Comma 7 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
6Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 3/2016