LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 2
 
1. Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.
1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.
2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'articolo 18 della legge 157/1992.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 10/2003