LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 12
 
1. Nel Friuli-Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l'intero periodo dell'anno nelle zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia.
2. Per l'effettuazione delle gare cinofile di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/1993, è consentito anche l'uso di falchi.
3. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, le parole << tutto il periodo dell'anno >> sono sostituite con le parole << tutti i giorni dell'anno >>.
4. Le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1986 concernenti l'addestramento, l'allenamento e l'effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo.
5. A scopo di censimento della fauna selvatica presente, in periodo di chiusura della caccia a quella stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nelle zone di rifugio delle riserve di caccia di diritto, su autorizzazione dei Distretti venatori, previo consenso dei direttori delle Riserve interessate, si possono effettuare gare cinofile con cani da ferma o da seguita, con divieto di abbattimento o cattura di selvaggina.
6. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993 le parole << durante tutto l'anno >> sono sostituite dalle parole << tutti i giorni dell'anno >>.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 29, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al comma 5 da art. 43, comma 30, L. R. 30/1999