LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 10
 
1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a tutela delle coltivazioni e delle attività agricole tradizionali, è vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonché, a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi, fatti salvi progetti specifici autorizzati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, sentito l'Istituto faunistico regionale.
2. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre e il colino della Virginia, ai fini della salvaguardia degli habitat e delle specie autoctone.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 28, L. R. 30/1999