Art. 3 bis
(Principi e criteri di organizzazione)
1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
2.
L'organizzazione della Regione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:
a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massima dimensione, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;
c) lo sviluppo dell'attività secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;
d) la chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;
e) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;
f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 10/2001
2Articolo aggiunto da art. 6, comma 2, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 2, comma 13, L.R. 10/2002 in quanto di identico contenuto.
3Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/2004