LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO III
 NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
Art. 29
 (Programmi televisivi in lingua friulana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel palinsesto di una rete regionale.
2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 124, comma 13, L. R. 13/1998
Art. 30
 (Norma transitoria)
1. Il primo piano triennale di intervento si riferisce al triennio 1997-1999.
2. Per l'anno 1996 viene predisposto un piano annuale con le modalità previste dall'articolo 18, prescindendo dal parere delle Amministrazioni provinciali interessate.
3. Per l'esercizio 1996 le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge devono essere inviate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa e fa fede la data del timbro postale. Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa disposizione di legge, devono essere inviate entro il mese di gennaio.
4. Le domande per l' anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 31/1996
2Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 37/1996
Art. 31
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana << G.I. Ascoli >> di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 1 fanno carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la cui denominazione è così modificata: << Finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana << G.I. Ascoli >> di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali >>.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
5. Sul citato capitolo 5430 è altresì elevato di lire 50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
6. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamento annuo alla Biblioteca civica << V. Joppi >> di Udine per l'attività di conservazione e valorizzazione della produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
8. Sul citato capitolo 5433 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
9. Le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13 e del Comitato scientifico di cui all'articolo 21 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, fanno carico al capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dagli articoli 7, comma 4, e 17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla indennità di funzione mensile di cui all'articolo 22, comma 3, nonché lettere b), c), e d) è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
12. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Spese per l'attività diretta dell'Osservatorio per la lingua friulana, per convenzioni con istituti culturali e scientifici, per borse di studio e contratti di collaborazione scientifica in materia di lingua e cultura friulane, ivi comprese le convenzioni con l'Università degli studi di Udine per attività scientifiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
13. Sul citato capitolo 5436 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
14. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.420 milioni, suddivisa in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributi a soggetti operanti nei settori culturali e linguistici friulani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.
16. Sul citato capitolo 5437 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
17. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamenti alle scuole dell'obbligo, all'Ente Friuli nel mondo ed altre associazioni che operano presso le comunità emigrate, per la realizzazione di corsi in lingua friulana >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997.
19. Per le finalità previste dall'articolo 29 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
20. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Spese per convenzioni per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1996.
21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433, 5436, 5437 e 5438 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.
22. All'onere complessivo di lire 3.970 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente articolo, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, dalle sottocitate partite dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) partita n. 19: lire 100 milioni per l'anno 1997;
b) partita n. 51: complessive lire 3.870 milioni suddivisi in ragione di lire 1.420 milioni per l'anno 1996, lire 1.250 milioni per l'anno 1997 e lire 1.200 milioni per l'anno 1998.

Art. 32
 (Abrogazione e modificazione di norme)
1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.
2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole << della lingua e cultura friulana e >> e la parola << altre >>.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. È abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 68/1981.
5.
I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:
<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate. >>.

Note:
1Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 68/1981.
Art. 33
 (Pubblicazione)
1. Fatta salva la procedura ordinaria di pubblicazione prevista dallo Statuto di autonomia, entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 3, il testo in lingua friulana della presente legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.