LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 10
 (Obiettivi generali dell'azione regionale)
1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:
a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;
b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.