LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 14
 (Uso della grafia ufficiale friulana)
1. 
( ABROGATO )
(4)
2. 
( ABROGATO )
(5)
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.
4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 57, comma 1, L. R. 9/1999
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 10, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 6, L. R. 28/2018
3Comma 4 bis aggiunto da art. 17, comma 5, L. R. 17/2004
4Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007
5Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007
6Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007