LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 6 bis
 (Anticipo dell'indennità di fine mandato)
1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per otto anni possono chiedere la corresponsione di un anticipo dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento di cui avrebbero diritto in caso di cessazione dal mandato l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta. Al termine del mandato consiliare, l'ammontare dell'anticipo è detratto dall'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 6.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 15, L. R. 1/2007
2Parole soppresse al da art. 29, comma 1, L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 14/2023