LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 4
 (Indennità di carica e indennità di funzione)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall' articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).
3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 30, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.