LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 24
 (Disposizioni attuative)
1. Per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede con proprie deliberazioni ad emanare, nell'ambito dei principi fissati dalla presente normativa, le necessarie disposizioni attuative.
2. A tal fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio è integrato da tre ex-consiglieri senza diritto di voto, eletti, con voto limitato a uno, per tutta la durata della legislatura regionale, dal Consiglio regionale sulla base di una rosa di cinque ex consiglieri indicati dall'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
3. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio provvede, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, alla elezione dei tre ex-consiglieri di cui al comma precedente, che restano in carica fino alla fine della legislatura.
4. Per la partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza spetta ai predetti ex-consiglieri l'eventuale rimborso delle spese di vitto e di trasporto nelle misure previste per i dipendenti regionali inviati in missione fuori del territorio regionale.