LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 20 bis
 (Pignoramento dell'assegno vitalizio)
1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre il pignoramento dell'assegno vitalizio e della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino alla concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate condizioni di difficoltà economica rappresentate dal debitore che ne faccia richiesta. La riduzione è disposta con decreto del Direttore della struttura competente, su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 27/2012
2Articolo sostituito da art. 113, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle procedure di recupero del credito in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2020.