LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 16
 (Quota dell'assegno vitalizio)
1. Dopo la morte del consigliere, hanno diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio, secondo quanto previsto dall'articolo 17:
a) il coniuge;
b) i figli fino al diciottesimo anno di età;
b bis) i figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché a carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media, professionale o studenti universitari, e qualora titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;
c)   ( ABROGATA )
d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.
2. Condizione indispensabile per il conseguimento della quota dell'assegno vitalizio è che il consigliere, al momento del decesso, abbia maturato il requisito di contribuzione prescritto per il diritto all'assegno, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. Se il consigliere decede nel corso della legislatura, la quota dell'assegno spetta agli aventi causa purché il consigliere abbia versato contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 2/2015
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 2/2015
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, L. R. 8/2019