LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 15
 (Adeguamento dell'assegno vitalizio)
1. La rivalutazione annuale prevista al comma 1 dell'articolo 8 determina, con la medesima decorrenza e sulla base delle percentuali previste dalla tabella A allegata alla presente legge, la variazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio.
2. L'ammontare di detta variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 11, L. R. 18/2011