LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 12
 (Ricongiunzione)
1. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi dell'articolo 11, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi, per il periodo di mandato svolto, nella misura corrispondente a quella vigente alla data del nuovo versamento.
2. La domanda va presentata al Presidente del Consiglio regionale nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di inizio di corresponsione della indennità di presenza; il versamento dei contributi pregressi va fatto entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza.