LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

CAPO V
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988
E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 26/1999
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 30
 (Assunzioni di personale a tempo determinato)
1. Per le urgenti esigenze di personale connesse all'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni mediante utilizzo della ancora valida graduatoria di merito relativa alle prove tecnico- pratiche per l'assunzione nella qualifica di segretario, espletate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nonché dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, approvata con DPGR 27 luglio 1993, n. 399/Pers., per un massimo di sette unità, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalle norme vigenti. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore anno.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 11/1998
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 1/2000
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 22/2000
Art. 31
 (Proroga di contratti di lavoro a termine)
1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti- obiettivo di cui all'allegato "A" alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20 nonché le particolari esigenze funzionali dell'Amministrazione regionale, i contratti di lavoro a termine di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25 come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, sono prorogati, alle scadenze ultime ivi previste, di ulteriori due anni.