LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria

Art. 9
 (Rapporti con le Banche)
1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'attuazione degli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 6, previsti dal DOCUP ob. 2, da attivare tramite operazioni di finanziamento, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in "pool", che rispondono ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni, per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche, singole o in "pool", e l'Amministrazione regionale.
1 bis. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa - ivi compresa l'obliterazione delle stesse - nonché le attività di accertamento delle realizzazioni delle iniziative medesime fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 17/1996