LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1995
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 13
 (Criteri e modalità di concessione dei contributi)
1. Ai produttori agricoli singoli o associati conduttori di aziende biologiche di cui all'articolo 2, comma 2, viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi e alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui dell'articolo 2, comma 3, purché la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.
2. Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 3, L. R. 31/1996
2Articolo sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 24/2006