LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1995
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 12
 (Interventi a favore dell'agricoltura biologica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per abbattere i costi sostenuti dalle aziende agricole biologiche o in conversione biologica con sede operativa in regione per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 , riferite alla superficie agricola utilizzata (SAU) situata in regione.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica svolte a favore delle aziende di cui al comma 1 che:
a) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
b) non sono imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;
c) risultano iscritte nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4.
4. Gli aiuti di cui al comma 1:
a) non sono cumulabili con altri aiuti ottenuti per i medesimi costi;
b) non possono essere concessi per i costi dei controlli effettuati direttamente dalle aziende;
c) possono essere concessi per i costi dei controlli che la legislazione dell'Unione europea prevede siano sostenuti delle aziende, purché sia quantificato il relativo ammontare.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dagli Organismi di cui all'articolo 7 con riferimento ai costi da sostenere nell'anno successivo e sono corredate:
a) dell'elenco delle aziende interessate, distinte in microimprese, piccole o medie imprese;
b) del preventivo di spesa per ciascuna azienda, con la descrizione delle attività di controllo previste, l'indicazione dei costi totali fra cui va messa in evidenza l'eventuale quantificazione dei costi di cui al comma 4, lettera c), e dell'importo richiesto a titolo di aiuto;
c) delle dichiarazioni rese, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dai legali rappresentanti di ciascuna azienda con cui si attesta di non aver chiesto altri aiuti per le medesime spese e di non essere destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
2Parole soppresse al comma 1 da art. 23, comma 6, L. R. 16/1996
3Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 3, L. R. 13/2000
4Comma 4 sostituito da art. 20, comma 8, L. R. 12/2003
5Comma 4 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 24/2006
6Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 13, L. R. 30/2007
7Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 28/2017
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 28/2017