LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO I
 GARANZIE DI TERZI IN FAVORE DELLA REGIONE
Art. 3
 Ipoteche costituite a favore della Regione
1. Le ipoteche costituite da terzi, ai sensi dell'articolo 2808 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti della Regione devono essere iscritte per somme non inferiori a quelle derivanti dalle stesse obbligazioni da garantire.
2. Nella determinazione delle somme di cui al comma 1 concorrono anche gli interessi e gli altri oneri accessori di natura pecuniaria.
3. Il valore dei beni oggetto di ipoteca deve essere preventivamente accertato al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle obbligazioni garantite.
4. L'atto costitutivo deve prevedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione regionale a provvedere direttamente al rinnovo dell'iscrizione dell'ipoteca quando, per l'adempimento dell'obbligazione principale, sia stabilito un termine più lungo rispetto all'efficacia dell'iscrizione. In tal caso, deve essere indicato se le spese per il rinnovo sono a carico del debitore o del terzo garante.
4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 9/1999
Art. 4
 Fidejussioni prestate a favore della Regione
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 3, L. R. 14/2002
2Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010