LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 8
 Criteri generali per la determinazione delle somme
garantite con fidejussione regionale
1. Le fidejussioni rilasciate dall'Amministrazione regionale debbono contenere l'esatta determinazione degli importi massimi garantiti per capitale, interessi ed oneri accessori.