LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 1995, n. 27

Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/07/1995
Materia:
310.05 - Volontariato
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 5
 (Interventi per il potenziamento ed il
miglioramento delle attrezzature)
1. Per assicurare un costante adeguamento e potenziamento delle attrezzature tecnico-scientifiche delle strutture individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e destinate alle attività di prelievo, espianto e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali, la Giunta regionale destina una quota parte delle risorse annualmente disponibili per gli investimenti nel settore sanitario alle Aziende sanitarie regionali in cui operano le predette strutture.
2. A tal fine i Direttori generali delle Aziende interessate inviano, entro il mese di gennaio di ciascun anno, motivate proposte all'Agenzia regionale della sanità.
3. Entro i successivi sessanta giorni l'Agenzia predispone una proposta di piano regionale d'investimento mirato, eventualmente anche su base pluriennale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.