LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1995, n. 21

Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1995
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.04 - Aeroporti

Art. 3
 Partecipazione societaria della Regione
1. La partecipazione della Regione alla costituzione della società di cui all'art. 1 può avvenire a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto prevedano:
a) un capitale iniziale non superiore a lire 500 milioni, con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici;
b) la possibilità per il Consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di partecipare a futuri aumenti di capitale, anche mediante conferimento del complesso aziendale o rami dello stesso;
c) un sistema di elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea impostato su criteri volti a tutelare la rappresentatività dei soci minori;
d) la nomina di due sindaci effettivi da parte, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 11/1996