LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1994, n. 7

Disposizioni per l'individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai fini dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1994
Materia:
130.01 - Comuni e Province
170.02 - Tributi

Art. 1
 
1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'individuazione dei comuni della regione i cui terreni agricoli ricadono in aree montane o di collina, si fa riferimento all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.