1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:
a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l' elezione o la nomina;
b) i dirigenti dell' Amministrazione regionale ai quali è conferito l' incarico di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene l' elezione o la nomina;
c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici o sindacali;
e) coloro che svolgono le funzioni di cui all' articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
f) coloro che, nell' anno precedente alla nomina o all' elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all' articolo 8 in altri enti o istituti.