LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/1993
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 13
 Decadenza degli organi
1. Decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo degli organi scaduti, ovvero il termine di cui all'articolo 12, comma 3, senza che sia stato adottato il provvedimento di rinnovo, gli stessi decadono ad ogni effetto.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi scaduti sono nulli.
3. Ferme restando le responsabilità previste dalle leggi dello Stato per la condotta omissiva degli organi competenti al rinnovo, il Presidente della Giunta regionale, quando la decadenza riguarda organi di amministrazione attiva, nomina un commissario straordinario.