LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/1993
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 12
 Disciplina dei controlli
1. Salvo che sia diversamente disposto, i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 7 sono esecutivi dalla data di scadenza dell' organo che viene rinnovato o, se adottati nel periodo di proroga dello stesso, sono immediatamente esecutivi.
2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo quando sono di competenza di organi regionali; per i provvedimenti soggetti a controlli esterni si applica la disciplina vigente. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 2.
3. La dichiarazione in sede di controllo di non conformità a legge dei provvedimenti, di cui al comma 1, obbliga l' organo da cui tale atto è emanato a provvedere entro trenta giorni. In tale periodo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 2.