LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/1993
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 10
 Designazione da parte di terzi
1. Nei casi in cui la legge istitutiva prevede che dell' organo da eleggere facciano parte componenti designati da soggetti terzi, il rinnovo delle designazioni è chiesto almeno quarantacinque giorni prima del termine di cui all' articolo 8, comma 1.
2. Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all' individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato deve appartenere ad una di tali associazioni.
3. Quando la designazione spetta ad un ente locale territoriale, in mancanza di una designazione espressa è designato il legale rappresentante dell' ente.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 39/1993