LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56

Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attività di solidarietà internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1994
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 Finalità
1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di contribuire alle attività di soccorso e di aiuto alle popolazioni colpite da disastri naturali o da gravi difficoltà economiche, promuove e sostiene, nell' ambito della propria competenza, iniziative di solidarietà internazionale.
Art. 2
 Interventi di solidarietà internazionale
1. Gli interventi di solidarietà internazionale sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari, in particolare alla salvaguardia della vita e della dignità delle persone, all' autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e artistico e al sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni interessate all' intervento regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:
a) attuazione di opere e progetti di emergenza a carattere igienico-sanitario e alimentare, con particolare riguardo alla condizione della donna e dell' infanzia;
b) forniture di tecnologia, beni e servizi;
c) collaborazione tecnica e coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 1;
d) collaborazione ad attività intese alla tutela dei diritti umani, nonché di carattere educativo e culturale rivolte ai minori, che impegnino i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1.

3. L' individuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale in coordinamento con i programmi eventualmente predisposti dalle competenti Amministrazioni statali in relazione alle medesime situazioni di emergenza e comunque previa intesa con i competenti organi governativi.
Art. 3
 Attuazione degli interventi
1. All' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2 l' Amministrazione regionale provvede direttamente o per il tramite di enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. In attesa dell' approvazione della legge regionale di attuazione della legge n. 266/1991, le associazioni di volontariato di cui al comma 1 possono essere inserite nel registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione giuntale n. 634 dell' 11 febbraio 1993 << Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato >> e sono identificate con la dicitura << Solidarietà internazionale >>.
Art. 4
 Fondo regionale per interventi di solidarietà
internazionale
1. Gli interventi del Fondo regionale di cui all' articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come individuati dall' articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono attuati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.