LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56

Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attività di solidarietà internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1994
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 Fondo regionale per interventi di solidarietà
internazionale
1. Gli interventi del Fondo regionale di cui all' articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come individuati dall' articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono attuati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.