LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1993, n. 53

Rifinanziamento e modifiche delle leggi regionali 27 dicembre 1989, n. 40, 29 marzo 1993, n. 10 e 17 giugno 1993, n. 47 in materia di attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 3
 
1.
All' articolo 37 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, il comma 1 è sostituito con il seguente:
<< 1. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per il tramite delle Università degli studi di Trieste e di Udine, un assegno individuale a favore dei beneficiari delle borse di studio assegnate per l'anno accademico 1991-1992 per la partecipazione a corsi universitari di studio all' estero sostenuti dai programmi comunitari Erasmus, Tempus e Lingua. Gli assegni commisurati al periodo certificato di durata di tali corsi sono corrisposti, su domanda delle Università, a titolo di integrazione delle quote mensili erogate dalla Comunità Europea. Le Università degli studi di Trieste e di Udine, entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi, presentano un documentato rendiconto. >>.