LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 giugno 1993, n. 51

Disposizioni finanziarie per favorire l' attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
120.11 - Enti soppressi
310.02 - Assistenza sociale

CAPO IV
 NORME FINANZIARIE
Art. 18
 Norme finanziarie
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni per gli anni 1994 e 1995, suddivisa in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4771 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Contributi annui per il finanziamento della spesa di parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli altri servizi e interventi di competenza comunale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 120.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il predetto capitolo 4771 viene inserito nell' elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 a decorrere dall'anno 1994.
4. Al precitato onere di lire 120.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).
Art. 19
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente al mantenimento delle strutture e agli oneri del personale, è autorizzata la spesa di lire 4.750 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 4.750 milioni fa carico al capitolo 4752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Sul precitato capitolo 4752 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 22
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente all' erogazione agli aventi diritto delle prestazioni riguardanti le funzioni di assistenza e di beneficienza, è autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 950 milioni fa carico al capitolo 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Sul precitato capitolo 4764 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 950 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 24
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo di lire 19.000 milioni, in termini di competenza, per l' anno 1993, previsto dagli articoli dal 19 al 23, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. I capitoli 4752, 4753, 4754, 4756 e 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 vengono eliminati dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 205, comma 2, L. R. 5/1994
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 28
 Termini attuativi
1. Previa verifica dei costi di gestione delle strutture di accoglienza, la Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi per omogeneizzare i criteri di contribuzione dell' utenza; entro lo stesso termine è promossa la revisione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.