LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 giugno 1993, n. 51

Disposizioni finanziarie per favorire l' attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
120.11 - Enti soppressi
310.02 - Assistenza sociale

Art. 28
 Termini attuativi
1. Previa verifica dei costi di gestione delle strutture di accoglienza, la Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi per omogeneizzare i criteri di contribuzione dell' utenza; entro lo stesso termine è promossa la revisione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.