LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

CAPO I bis
 Agenzia Regionale Promotur
Art. 5 bis
 (Agenzia Regionale Promotur)
1. È istituita l' <<Agenzia Regionale Promotur>>, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.
3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.
4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:
a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;
b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale;
c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";
d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;
e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;
f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;
g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;
h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;
h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;
h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;
i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;
i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;
j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;
j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;
k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.
k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte.
k ter) svolge, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 21/2006 , le attività di sostegno alla realizzazione di film.
4 bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante.
4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
4 quater. Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla gestione e alla vigilanza di PromoTurismoFVG, nonché per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché per l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse per investimento.
4 quinquies. Per le finalità di cui al comma 4 quater, PromoTurismoFVG presenta al Servizio regionale competente in materia di turismo, entro il 30 ottobre di ciascun anno solare, apposito "Programma triennale di investimento", con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza, da approvarsi entro trenta giorni con deliberazione della Giunta regionale.
4 sexies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse di competenza dell'anno entro il 15 gennaio.
4 septies. PromoTurismoFVG, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presenta una relazione dettagliata con evidenza delle eventuali modifiche e degli scostamenti finanziari rispetto al "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies.
4 octies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo opera le dovute verifiche sugli investimenti approvati con modalità a campione.
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 17/2011
3Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 66, L. R. 14/2012
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 66, L. R. 14/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
6Parole sostituite al comma 7 da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 6/2013
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 1, L. R. 21/2013 nel testo modificato da art. 4, comma 1, L. R. 18/2014
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 2, L. R. 21/2013, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 1, L. R. 18/2014
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 48, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 1, L. R. 8/2015
10Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
11Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
12Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
13Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
14Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
15Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
16Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
17Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
18Articolo interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 19/2015
19Lettera j) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 33, L. R. 20/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, a seguito di quanto disposto dall'art. 14, L.R. 8/2015.
20Parole sostituite al comma 1 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
21Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
22Lettera j bis) del comma 4 aggiunta da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
23Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 63, lettera a), L. R. 14/2016
24Lettera h bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera b), L. R. 14/2016
25Lettera i bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera c), L. R. 14/2016
26Integrata la disciplina della lettera e) del comma 4 da art. 8, comma 1, L. R. 21/2016
27Lettera k bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 55, L. R. 31/2017
28Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
29Lettera h ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
30Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
31Lettera k ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 24, L. R. 16/2021
32Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
33Comma 4 quinquies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
34Comma 4 sexies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
35Comma 4 septies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
36Comma 4 octies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
Art. 5 ter
 (Organi dell'Agenzia)
1. Sono organi della Agenzia:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c) il Direttore generale;
d) il Collegio dei revisori contabili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 17/2011
3Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 6/2013
4Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 6/2013
Art. 5 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Articolo abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 6/2013 . Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della L.R. 6/2013.
Art. 5 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Articolo abrogato da art. 12, comma 12, lettera d), L. R. 6/2013 . Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della L.R. 6/2013.
Art. 5 sexies
 Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG.
3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere in coerenza con i valori indicati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione della Regione, per i propri direttori apicali.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 3, L. R. 17/2011
3Comma 1 sostituito da art. 12, comma 12, lettera e), L. R. 6/2013
4Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 12, lettera f), L. R. 6/2013
5Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 12, lettera f), L. R. 6/2013
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 3/2014
7Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 3/2014
8Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
9Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 16, L. R. 13/2019
Art. 5 sexies 1
 (Competenze del Direttore generale)
1. Spetta al Direttore generale:
a) l'adozione del piano pluriennale, dei programmi d'intervento e di gestione del patrimonio esistente;
b) l'adozione di direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi;
c) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento della PromoTurismoFVG in conformità agli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale;
d) la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
e) l'attività di controllo sull'andamento dell'attività della PromoTurismoFVG anche avuto riguardo agli obiettivi fissati;
f) l'adozione del bilancio di previsione e relative variazioni e assestamento e del rendiconto generale e degli atti a essi allegati;
g) l'adozione del regolamento del personale e del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione della PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei;
h) l'adozione della pianta organica del personale e le relative modifiche;
i) la stipula delle convenzioni;
j) l'adozione dei provvedimenti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;
k) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale con la PromoTurismoFVG;
l) la determinazione della disciplina del personale nell'ambito dei contratti collettivi, nonché l'adozione dei provvedimenti di assunzione, di nomina e di cessazione del rapporto di lavoro del personale della PromoTurismoFVG, nonché di inquadramento di unità di personale a seguito di comando, trasferimento, mobilità;
m) la ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici quali individuati ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera c bis);
n) l'adozione della proposta di politica tariffaria, ai fini della successiva approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d), nonché l'attuazione della stessa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
3Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
4Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 61, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
Art. 5 sexies 2
 (Deleghe, vacanza, revoca e decadenza)
1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.
1 bis. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle attività riconducibili alle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.
2. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.
3. In caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.
4. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva della PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento della PromoTurismoFVG.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
3Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 2, comma 64, L. R. 14/2016
Art. 5 septies
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ).
2. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria della PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività della stessa, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale della PromoTurismoFVG;
b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
c) redige la relazione al rendiconto generale;
d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
4. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
5. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 50, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 1, L. R. 8/2015
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
Art. 5 octies
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2016, a concedere finanziamenti annui alla PromoTurismo FVG per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 14, L. R. 6/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 32, L. R. 20/2015
4Articolo sostituito da art. 2, comma 27, L. R. 34/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 47, L. R. 14/2016
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 27, L. R. 31/2017
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 45/2017
Art. 5 nonies
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) definisce l'assetto contabile dell'Agenzia con apposito regolamento;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
f) esercita attività di vigilanza e controllo.
(2)
2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, e il rendiconto generale;
b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
c bis) l'individuazione dei poli turistici montani;
d) la politica tariffaria.
(3)
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
6. Gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.
7. L'Agenzia adegua gli atti alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 1, stabilita da art. 12, comma 4, L. R. 17/2011
3Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
Art. 5 nonies 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 23, L. R. 27/2012
2Articolo abrogato da art. 12, comma 12, lettera g), L. R. 6/2013
Art. 5 decies
 (Personale della Agenzia Regionale Promotur)
1. L'Agenzia Regionale Promotur opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.
2. L'Agenzia può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.
2 bis. Il personale regionale e quello proveniente da altre pubbliche amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali già in posizione di comando presso PromoTurismoFVG alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016) può continuare a operare presso il medesimo ente, anche in deroga ai limiti temporali di cui all' articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli Venezia Giulia).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
3Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 65, L. R. 14/2016
Art. 5 undecies
 (Normativa applicabile)
1. PromoTurismoFVG, nell'esercizio delle proprie funzioni di natura pubblica, opera nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in particolare con riferimento alle materie della trasparenza, dell'anticorruzione, dei lavori pubblici e degli appalti pubblici. PromoTurismoFVG è, altresì, tenuta al rispetto dei principi generali in materia di contenimento della spesa pubblica.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2Articolo sostituito da art. 2, comma 66, L. R. 14/2016