LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 7
 Nuovi conferimenti all' Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, fino all' importo complessivo di lire 8.900 milioni.
2. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna contributi per lire 300 milioni annui per il triennio 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 e dall' articolo 6, comma 3, della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'importo complessivo di lire 2.500 milioni.
4. Per l' integrazione del fondo rischi costituito ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 1.750 milioni.
5. 
( ABROGATO )
(2)
6. Per favorire la commercializzazione del marmo l' Amministrazione regionale concede all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna un contributo annuo di lire 400 milioni nel triennio 1993-1995.
Note:
1Parole soppresse al comma 6 da art. 68, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 5 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 42/1995