LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 5 octies
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2016, a concedere finanziamenti annui alla PromoTurismo FVG per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 14, L. R. 6/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 32, L. R. 20/2015
4Articolo sostituito da art. 2, comma 27, L. R. 34/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 47, L. R. 14/2016
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 27, L. R. 31/2017
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 45/2017