LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 5 nonies
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) definisce l'assetto contabile dell'Agenzia con apposito regolamento;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
f) esercita attività di vigilanza e controllo.
(2)
2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, e il rendiconto generale;
b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
c bis) l'individuazione dei poli turistici montani;
d) la politica tariffaria.
(3)
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
6. Gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.
7. L'Agenzia adegua gli atti alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 1, stabilita da art. 12, comma 4, L. R. 17/2011
3Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.