LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 22
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 30.000 milioni per l' anno 1993 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 62 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); detto importo corrisponde, per lire 20.000 milioni relativi all' anno 1993, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14 del 25 febbraio 1993.
2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 30.000 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.