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Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 19
 Norme finanziarie relative al Capo I
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, e dall' articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 1501 (2.1.142.2.10.12) con la denominazione << Spese per le convenzioni con l' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna e le Comunità montane per l' elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e la consulenza per l' attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitari - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 550 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
3. Sul precitato capitolo 1501 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 350 milioni per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7361 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Sul precitato capitolo 7361 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.400 milioni per l' anno 1993.
7. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2 - spese d' investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 8051 (2.1.243.3.10.12) e con la denominazione << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul precitato capitolo 8051 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.750 milioni per l' anno 1993.
10. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7302 (2.1.243.3.10.12.) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per lo sviluppo dell' imprenditorialità nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
12. Sul precitato capitolo 7302 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 700 milioni per l' anno 1993.
13. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1 - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7985 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per lo sviluppo dell' imprenditorialità nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
15. Sul precitato capitolo 7985 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni per l' anno 1993.