LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 12
 Aiuti alle imprese agricole
1.
Il comma 3 dell'articolo 23, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:
a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall' articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunità Europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;
b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l' acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali. >>.


2.
Il comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:
a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell' architettura tipica della zona o per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato- pascolo;
b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l' organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. >>.


3. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.