LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 25
 
1. Nell' ambito degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, nonché dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la Regione può riservare un' aliquota non superiore al cinque per cento delle risorse finanziarie stanziate per il sostegno a piani di impresa nell' area del lavoro in cooperazione e a progetti di cooperative, sulla base del programma triennale di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 32/1985, per le cooperative formate da persone casalinghe.
2. Sono considerate persone casalinghe coloro che esercitano il lavoro casalingo in modo esclusivo, che non godono di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domestico continuativo retribuito.