LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 34

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 16 agosto 1982, n. 53 e 6 dicembre 1983, n. 83 - Beni di proprietà del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi - Proroga termini per il riscatto e trasferimento in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari della regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 2
 
1. Le aree verdi e le strade di accesso, compresi le aree di pertinenza ed i servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite di fatto nella toponomastica dei Comuni, usate, da sempre, come pubbliche, sono escorporate dai lotti edificati dal soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi per essere cedute, a titolo gratuito, ai Comuni competenti per territorio, con destinazione a bene pubblico.