CAPO I
Disposizioni concernenti la pianificazione
della viabilita' ciclistica
Art. 2
Piano regionale della viabilita' ciclistica
1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge l'Amministrazione regionale adotta, in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG),il << Piano regionale della viabilita' e del trasporto ciclistico >>, di seguito denominato Piano regionale, che integra le previsioni del Piano regionale delle opere di viabilita'.
2. A tale scopo il << Piano regionale >> si esprime nelle seguenti sezioni:
a) Viabilita' ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano;
b) Viabilita' ciclistica di interesse fisico-motorio e turistico.
3. Il Piano regionale assicura, in particolare, il collegamento tra le sezioni a) e b) di cui al comma 2.
4. Spetta all' Amministrazione regionale la standardizzazione delle normative tecniche e l' attivita' di coordinamento e sintesi delle diverse scelte, in funzione della loro armonizzazione e compatibilita'.
Art. 3
Piani locali e progetti di viabilita' ciclistica
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, i Comuni e le Province, secondo le competenze e le procedure stabilite dai rispettivi statuti, elaborano i << Piani locali di viabilita' e del trasporto ciclistico >>.
2. I Piani di cui al comma 1 sono elaborati dai Comuni limitatamente alla viabilita' comunale e dalle Province con riguardo alla viabilita' provinciale ed al coordinamento e collegamento dei Piani comunali.
3. Le Amministrazioni provinciali esprimono parere vincolante sui Piani locali presentati dai Comuni per quanto riguarda gli aspetti d' integrazione e compatibilita' con i propri piani.
5. I nuovi strumenti urbanistici comunali, le varianti di rilevanza generale di quelli vigenti e i relativi piani attuativi, devono prevedere il sistema ciclabile comunale, garantendo la connessione con piani e progetti sovraordinati e l' interconnessione con gli altri sistemi di trasporto locale.
6. Per l'approvazione di progetti di percorsi ciclabili redatti ai sensi della presente legge, qualora gli strumenti urbanistici vigenti non contengano specifiche indicazioni, si osservano le procedure previste dall'
articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. In tal caso il progetto dovra' essere corredato da un documento di inquadramento urbanistico territoriale che fornisca esaurienti motivazioni sulle scelte progettuali adottate.
Art. 4
Norme generali e tecniche
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l' Amministrazione regionale, su indicazione della Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti, previo parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, emana le norme generali e tecniche per la progettazione, costruzione e manutenzione delle opere previste dai << Piani locali di viabilita' e del trasporto ciclistico >>.
2. Nella formulazione delle norme generali e tecniche, valide anche per i progetti sperimentali di cui al successivo articolo 7, l' Amministrazione regionale si attiene ai principi fissati ai commi successivi. Tali norme sono finalizzate ad inserire, con le necessarie condizioni di sicurezza, il traffico ciclistico nel complesso del traffico veicolare, armonizzandolo anche con l' eventuale presenza dei pedoni ed integrandolo alle strutture del trasporto collettivo.
3. Le norme generali e tecniche devono prevedere:
a) la massima continuita' possibile dei percorsi ciclabili in ambito urbano e la loro separazione dal piano stradale quando l' intensita' del traffico veicolare lo richieda;
b) in ambito extraurbano la totale separazione dei percorsi dalle strade di grande scorrimento;
c) un' adeguata segnalazione degli incroci anche con l' installazione di impianti semaforici quando la situazione del traffico lo richieda.
4. Le norme generali e tecniche devono altresi' fissare le caratteristiche della segnaletica e le misure delle sagome limite dei percorsi uni e bidirezionali, le dimensioni e caratteristiche delle zone di stazionamento delle biciclette e di eventuali piazzole di sosta; prevedere la predisposizione di protezioni per i percorsi da realizzare in zone con caratteristiche morfologiche particolari, come percorsi panoramici in zone collinari o montagnose che possono presentare una potenziale pericolosita'; fissare infine i requisiti cui deve rispondere la pavimentazione per garantire la durabilita' e fruibilita' dei percorsi in condizioni di sicurezza anche con condizioni atmosferiche particolari.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 60, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 5
Formazione ed approvazione del Piano regionale
1. Entro un anno dall' emanazione delle norme generali e tecniche di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale, in base ai piani e ai progetti di cui all' articolo 3, predispone il progetto di Piano regionale.
2. Il Piano regionale viene elaborato tenendo conto della programmazione territoriale dei Comuni e delle Province ed e' adottato con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della
legge regionale 20 maggio 1985, n.22.
Art. 6
Definizione di percorsi ciclabili
1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi ciclabili:
a) i percorsi adeguatamente segnalati all' interno di zone pedonali urbane;
b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite esclusivamente al traffico ciclistico;
c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscono la massima sicurezza;
d) le aree per parcheggi di biciclette.
CAPO II
Norme immediate per favorire l' uso della bicicletta
nella mobilita' delle persone
Art. 7
Progetti
1. In attesa dell'entrata in vigore del Piano regionale, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare progetti sperimentali di viabilita' comunale che prevedono la creazione di unita' organiche e funzionali di intervento, con precedenza per quelli presentati dai Comuni indicati dal decreto 22 novembre 1991 del Ministro per i problemi delle aree urbane, in attuazione dell'
articolo 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208.
2. Sono ammissibili a finanziamento solo i progetti sperimentali predisposti dai Comuni dotati dei Piani di cui al comma 4 dell' articolo 3.
3. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale, cumulabili con quelli previsti dall'
articolo 3 della legge 208/1991, fino alla misura massima del 90% della spesa ammissibile.
4. La deliberazione di concessione dei contributi e' proposta dall'Assessore regionale ai trasporti e viabilita', di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
5. Per la concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione le disposizioni della
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti i finanziamenti in conto capitale ad enti pubblici.
6 bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno.
Note:
1Modificata la rubrica da art. 16, comma 1, L. R. 31/1996
2Aggiunto il comma 6 bis da art. 16, comma 2, L. R. 31/1996
3Integrata la disciplina da art. 32, L. R. 13/1998
Art. 7 bis
(Contributi per la realizzazione di piste ciclabili di
interesse regionale)
1. Per gli interventi di viabilita' ciclabile intercomunale o interprovinciale, proposti dalle Province, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare progetti che prevedano la creazione di tronchi funzionali di itinerari che colleghino centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti ciclabili previste dalle Regioni confinanti.
2. Sono ammissibili a finanziamento i progetti predisposti dalle Province dotate dei Piani provinciali di viabilita' e trasporto ciclistico di cui al comma l dell'articolo 3.
3. L'Amministrazione regionale esprime parere vincolante sui Piani di cui al comma 2 per quanto riguarda gli aspetti di integrazione e compatibilita' tra i Piani delle diverse Province e delle Regioni confinanti e individua gli <<itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale>>.
4. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma l e' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa valutata ammissibile, cumulabili con altre pubbliche sovvenzioni, sempre nel limite massimo della spesa valutata ammissibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 8
Criteri di priorita'
1. Alla concessione dei contributi ed all' attuazione degli interventi di cui all' articolo 7 si provvede secondo le seguenti priorita':
a) assi di penetrazione protetti verso i centri urbani, in particolare dei quattro capoluoghi di provincia e del comune di Monfalcone, con priorita' di percorsi da e verso scuole, ospedali, fabbriche, uffici pubblici;
b) interventi di adeguamento della viabilita' esistente con separazione del traffico ciclistico, ed in particolare interventi di dismissione di strade rispetto al traffico automobilistico e riserva delle stesse al traffico ciclistico;
c) utilizzo di strutture preesistenti dismesse o declassate, quali strade militari, decauville, ex linee ferroviarie, atte al recupero per la viabilita' ciclabile.
1 bis. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 7 bis si provvede secondo il seguente ordine prioritario:
a) itinerario che risulti essere un tronco funzionale di un << itinerario ciclabile di prioritario interesse regionale >> di cui all'articolo 7 bis, comma 3;
b) percorso che colleghi piu' centri di prioritario interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico;
c) economicita' dell'intervento.
1 ter. Le priorita' di cui al comma 1 bis sono definite in dettaglio nei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Aggiunto il comma 1 bis da art. 33, comma 2, L. R. 13/1998
2Aggiunto il comma 1 ter da art. 33, comma 2, L. R. 13/1998
Art. 9
Contributi per l' integrazione fra trasporto
pubblico ed uso della bicicletta
1. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore delle aziende di trasporto pubblico o in concessione per l' integrazione tra detto trasporto ed uso della bicicletta, in particolare per la predisposizione di strutture porta-biciclette connesse ai mezzi di trasporto pubblico.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 32, L. R. 13/1998
Art. 10
Interventi per la realizzazione di depositi di biciclette
1. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni, per la realizzazione di depositi di biciclette, contributi in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa ammissibile.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascuno anno.
Note:
1Sostituito il comma 2 da art. 16, comma 3, L. R. 31/1996
2Abrogato il comma 3 da art. 16, comma 3, L. R. 31/1996
3Abrogato il comma 4 da art. 16, comma 3, L. R. 31/1996
4Integrata la disciplina da art. 32, L. R. 13/1998
Art. 11
Competenze della Direzione regionale
della viabilita' e dei trasporti
1. La Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti:
a) assicura un servizio di documentazione tecnica a favore delle Amministrazioni locali in ordine ai problemi della progettazione, costruzione e manutenzione dei percorsi ciclabili;
b) raccoglie, ad integrazione della documentazione di cui alla lettera a), gli studi svolti dagli Enti Locali, compresi quelli precedenti all' entrata in vigore della presente legge, anche ai fini della formulazione delle norme generali e tecniche di cui al precedente articolo 4;
c) provvede alla realizzazione e alla diffusione di una cartografia della viabilita' ciclistica regionale da aggiornare ogni due anni.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Per le finalita' previste dall' articolo 7, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, e' istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 4014 (2.1.232.5.09.17) con la denominazione: << Contributi per il finanziamento di progetti sperimentali di viabilita' comunale che prevedono la creazione di unita' organiche e funzionali di intervento, nelle more della predisposizione del Piano regionale della viabilita' e del trasporto ciclistico >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Sul precitato capitolo 4014 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 13
Norma finanziaria
1. Per le finalita' previste dall' articolo 9 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, e' istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 4015 (2.1.235.5.09.17) con la denominazione: << Contributi a favore delle aziende di trasporto pubblico o in concessione per l' integrazione tra il trasporto pubblico e l' uso della bicicletta, in particolare per la predisposizione di strutture portabiciclette connesse ai mezzi di trasporto pubblico >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Sul precitato capitolo 4015 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Per le finalita' previste dall' articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, e' istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 4016 (2.1.232.5.09.17) con la denominazione: << Contributi ai Comuni per la realizzazione di depositi di biciclette >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Sul precitato capitolo 4016 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 15
Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo di lire 1.200 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993-1995, previsto dagli articoli 12, 13 e 14, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 32 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).