LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 14
 Requisiti e termini per l' accesso ai benefici
del Programma Renaval
1. Sono ammissibili agli interventi previsti dal Programma Renaval a beneficio del settore della piccola e media impresa le imprese di produzione e di servizio alla produzione aventi sede nelle province di Trieste e di Gorizia, il cui fatturato non sia superiore a 38 milioni di ECU, valore determinato pari a lire 58,9 miliardi, e il cui capitale non sia controllato per più di un terzo da un' impresa che superi tale fatturato.
2. In considerazione del fatto che il Programma Renaval è riferito al periodo 1991-1993, possono essere ammesse a contributo anche domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e riferentisi ad iniziative non ancora concluse al momento della presentazione della relativa domanda. In relazione alla data di scadenza del Programma Renaval l' ultimo termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al 31 luglio 1993.