LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO IV
 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO PER LA
FRONTIERA ITALIA-SLOVENIA
Art. 25
 Programma comunitario Interreg
frontiera Italia - Slovenia
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Interreg, frontiera Italia - Slovenia relativo all' iniziativa comunitaria concernente le zone frontaliere, come approvato dalla Commissione delle Comunità europee con Decisione n. C(92)372 del 2 marzo 1992 in base al Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e al Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma di cui al comma 1 si provvede con le risorse assegnate dalla Comunità europea in base alla Decisione n. C(92)372 del 2 marzo 1992, con i finanziamenti dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n.183, nonché con i fondi regionali già a tal fine acquisiti dagli enti attuatori.
Art. 26
 Prevenzione ambientale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, per la realizzazione del progetto di risanamento del bacino del fiume Timavo, previsto nell' ambito della misura << prevenzione ambientale >> del Programma Interreg Italia - Slovenia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 11, programma 1.1.2. - spese d' investimento - categoria 2.2. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 2343 (2.1.220.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione del progetto di risanamento del bacino del fiume Timavo previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.960 milioni per l' anno 1993;
b) 2344 (2.1.220.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione del progetto di risanamento del bacino del fiume Timavo previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 2.040 milioni per l' anno 1993.

4. Per la realizzazione del progetto di ricerca isotopica comparata sulle acque sotterranee in Italia e in Slovenia, previsto nell' ambito della misura << prevenzione ambientale >>, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro di ricerca applicata e documentazione (CRAD) di Udine un apposito contributo nella misura del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 145 milioni per l' anno 1993.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 11, programma 1.1.1. - spese d' investimento - categoria 2.4. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 2274 (2.1.242.3.08.29) con la denominazione << Contributo al Centro di ricerca applicata e documentazione (CRAD) di Udine per la realizzazione del progetto di ricerca isotopica comparata sulle acque sotterranee prevista dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 142 milioni per l' anno 1993;
b) 2275 (2.1.242.3.08.29) con la denominazione << Contributo al Centro di ricerca applicata e documentazione (CRAD) di Udine per la realizzazione del progetto di ricerca isotopica comparata sulle acque sotterranee prevista dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3 milioni per l' anno 1993.

7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la realizzazione del progetto di ricerca in materia energetica concernente lo smaltimento e l'impiego industriale degli scarti della lavorazione del legno, previsto nell' ambito della misura << prevenzione ambientale >>, mediante l' affidamento di apposito incarico all' Università degli studi di Trieste.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 6, programma 1.6.2. - spese d'investimento - categoria 2.2. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 1031 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione del progetto di ricerca concernente lo smaltimento e l' impiego industriale degli scarti di lavorazione del legno previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 98 milioni per l' anno 1993;
b) 1032 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione del progetto di ricerca concernente lo smaltimento e l' impiego industriale degli scarti di lavorazione del legno previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 102 milioni per l' anno 1993.

10. Per la realizzazione dello studio in materia ambientale concernente fenomeni di contaminazione della produzione agroalimentare in aree interconfinarie, previsto nell' ambito della misura << prevenzione ambientale >>, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Istituto di studi e ricerche sulla nutrizione e le tecnologie alimentari Comunità Alpe-Adria (ISERNT) di Trieste un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della relativa spesa.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l' anno 1993.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 23, programma 3.1.7. - spese d' investimento - categoria 2.4. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 6788 (2.1.242.3.08.29) con la denominazione << Contributo all' Istituto di studi e ricerche sulla nutrizione e le tecnologie alimentari (ISERNT) di Trieste per la realizzazione dello studio sui fenomeni di contaminazione della produzione agroalimentare in aree interconfinarie previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 118 milioni per l' anno 1993;
b) 6789 (2.1.242.3.08.29) con la denominazione << Contributo all' Istituto di studi e ricerche sulla nutrizione e le tecnologie alimentari (ISERNT) di Trieste per la realizzazione dello studio sui fenomeni di contaminazione della produzione agroalimentare in aree interconfinarie previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 2 milioni per l' anno 1993.

Art. 27
 Cooperazione transfrontaliera
1. Per la realizzazione del progetto di costituzione di un centro pilota per la cooperazione transfrontaliera nel settore viticolo-enologico, a Gorizia, previsto nell'ambito della misura << cooperazione transfrontaliera >> del Programma Interreg frontiera Italia-Slovenia, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Centro regionale di sperimentazione agraria un finanziamento straordinario di lire 1.300 milioni per l' anno 1993. Il Centro provvede alla copertura della rimanente quota di spesa, fino alla concorrenza del costo di lire 2.230 milioni, con propri fondi di bilancio, già a tal fine destinati.
2. L'assegnazione straordinaria al Centro è disposta in un' unica soluzione applicando la procedura del fondo di dotazione, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8; in corrispondenza, il Centro istituisce, sia in entrata che in uscita, capitoli con denominazione uguale a quella dei capitoli istituiti nel bilancio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1993.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 23, programma 3.1.7. - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 6790 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale di sperimentazione agraria per la realizzazione del progetto di costituzione di un centro pilota per la cooperazione transfrontaliera nel settore viticolo- enologico, a Gorizia, previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 958.900.000 per l' anno 1993;
b) 6791 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale di sperimentazione agraria per la realizzazione del progetto di costituzione di un centro pilota per la cooperazione transfrontaliera nel settore viticolo- enologico, a Gorizia, previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 341.100.000 per l' anno 1993.

5. Per la realizzazione del progetto di collaborazione interregionale finalizzato allo sviluppo della cooperazione fra le imprese del Friuli-Venezia Giulia e quelle della Slovenia, previsto dalla misura << cooperazione transfrontaliera >> del Programma Interreg frontiera Italia- Slovenia, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società Services for eastern economic development (SEED) di Trieste un contributo nella misura massima del cinquanta per cento del costo del progetto ritenuto ammissibile.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 24, programma 3.2.1. - spese d'investimento - categoria 2.4. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 7298 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo alla Società Services for eastern economic development (SEED) di Trieste per la realizzazione del progetto di cooperazione interregionale fra imprese previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 258 milioni per l' anno 1993;
b) 7299 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo alla Società Services for eastern economic development (SEED) di Trieste per la realizzazione del progetto di cooperazione interregionale fra imprese previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 42 milioni per l'anno 1993.

Art. 28
 Copertura
1. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 6.065 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo IV, si provvede come segue:
a) per complessive lire 3.534.900.000, derivante dall' articolo 26, commi 3, 6, 9 e 12, lettere a), nonché dall' articolo 27, commi 4 e 7, lettere a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993 - 1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 88 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 2.530.100.000, derivante dall' articolo 26, commi 3, 6, 9 e 12, lettere b), nonché dall' articolo 27, commi 4 e 7, lettere b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 89 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 6.065 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo IV, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.