LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 7
 Programma comunitario Renaval
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma comunitario Renaval per la riconversione delle zone dell' industria cantieristica, approvato con Decisione della Commissione CEE n. C(91) 2762/3 del 16 dicembre 1991.
2. Alla realizzazione del programma si provvede con le risorse assegnate dalla CEE con la Decisione n. C(91)2762/3 del 16 dicembre 1991 e dallo Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 e con i fondi regionali stanziati con la presente legge.